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Il Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 08 aprile 2010 “Provvedimento in materia di videosorveglianza”, sostituisce quello del 29 aprile 2004.
La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Sono pertanto applicate le disposizioni generali in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs n.196/03).
Naturalmente l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori, in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato, in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali e, ancora, nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell’ambito delle linee di trasporto urbano.
Gli obblighi previsti in materia sono riassumibili in:
Prima dell’ installazione dell’impianto è necessario valutare le condizioni e sicuramente, nel caso in cui le riprese interessino anche il personale dipendente, richiedere la preventiva autorizzazione delle rappresentanze sindacali, ove presenti o in caso contrario alla Direzione provinciale del Lavoro.
Attivare un impianto di videosorveglianza senza le autorizzazioni previste, espone il titolare del trattamento dei dati ad un trattamento illecito dei dati ed alle sanzioni amministrative e penali previste dal Codice in materia di trattamento dei dati e dallo Statuto dei Lavoratori.
Art. 161 d.lgs 196/03 “Omessa o inidonea informativa” da € 2.000 a 120.000 Art. 162-2 ter d.lgs 196/03 “Inosservanza dei Provvedimenti del Garante” da € 30.000 a 180.000 Art. 167 d.lgs 196/03 “Trattamento illecito dei dati” da 6 mesi a 3 anni di reclusione
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DevelPro di Guerrieri Maria Chiara
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Maria Chiara Guerrieri, nata a Gualdo Tadino (Pg) nel 1975, dopo aver conseguito la laurea in Economia all’Università di Perugia si specializza in controllo di gestione e responsabile interna della qualità.